CERTIFICAZIONE UNICA PER I REDDITI DEL 2017
Trasmissione telematica entro il 7 marzo 2018
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2018 è stato approvato il modello di Certificazione Unica - “CU 2018”, da utilizzare per i redditi del 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT.
La CU ordinataria dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018 e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari di redditi di lavoro autonomo entro il 31 marzo 2017 (che slitta al 3 aprile) o 31 ottobre se contiene redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730 precompilato.
CU per lavoro dipendente e lavoro autonomo
Con il modello CU 2018 si attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nell’anno 2017, nonché dei dati previdenziali e assistenziali. La stessa vale ora anche per certificare i dati relativi alle locazioni brevi.
Come in passato, l’invio telematico della CU 2018 ha finalità dichiarative e viene così meno in capo al sostituto l’obbligo di trasmissione dei dati certificati con il modello 770.
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile sommare gli importi e compilare una sola certificazione, se le somme hanno la stessa causale o compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. Ogni CU sarà contraddistinta da un protocollo telematico, la “chiave” della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.
In caso di operazioni straordinarie, che hanno comportato l’estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:
• la situazione riferibile direttamente al sostituto d’imposta;
• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.
Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.
Novità per il 2017
Inserita la nuova sezione riservata al regime fiscale delle locazioni brevi (non superiori a 30 giorni) per i corrispettivi/canoni incassati dal 1° giugno 2017 da società di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, che poi riversano ai beneficiari le somme, trattenendo una ritenuta del 21%, che viene versata e certificata. La gestione avviene dal quadro del lavoro autonomo.
I premi di risultato, introdotti lo scorso anno per le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività, da assoggettano ad un’imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, fino all’importo di 3.000 lordi (o 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), si arricchiscono di nuovi campi.
Con il D.Lgs. 147/2015 è stato inserito un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti (rimpatriati) che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza; nel 2017 è esente il 50% dell’ammontare del reddito erogato (era esentato il 30% fino al 2016). Tale nuovo regime fiscale trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, e per i quattro periodi successivi.
E’ cessata dal 2017 l’applicazione del contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300mila e dalla certificazione scompaiono i relativi punti d’indicazione.
Tempi e composizione delle CU
Il modello CU 2018 viene suddiviso in:
- CU ordinaria (ex modello 770 comprensivo di tutti i dati del modello sintetico più i dati dell’assistenza fiscale, modello 730, i dati del Tfr, i dati relativi al coniuge e dei familiari a carico, ecc.) da inviare telematicamente entro il 7 marzo 2018;
- CU sintetica contenente i dati da certificare al dipendente/lavoratore autonomo (comprensivo delle annotazioni), da consegnare al percipiente di reddito di lavoro autonomo, assimilato, lavoro autonomo, o provvigione, entro il 31 marzo 2018 (3 aprile per le festività Pasquali), ovvero il 31 ottobre 2018 se contengono esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati col modello 730. La consegna avviene entro 12 giorni dalla richiesta, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Unica certificazione per tutte le tipologie di reddito
La Certificazione Unica serve per attestare sia le ritenute di lavoro dipendente, sia le ritenute di lavoro autonomo (ex certificazione di cui all’art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 332).
In particolare la CU serve a certificare:
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;
Ø l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir);
Ø l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, c. 15, L. 449/97;
Ø l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, L. 413/91;
Ø corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa, sui quali è stata operata la ritenuta del 4%;
Ø corrispettivi erogati da intermediari immobiliari per le locazioni brevi, sulle quali è stata operata la ritenuta del 21%;
Ø le relative ritenute di acconto operate;
Ø le detrazioni effettuate;
Ø dati previdenziali ed assistenziali.
Si ricorda che vanno riportati nella CU anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari, di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, D.L. 98/2011.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.
Certificazione degli utili corrisposti - CUPE
Da quest’anno il rilascio da parte dei soggetti eroganti ai percettori degli utili o proventi equiparati, ovvero agli associati in partecipazione con apporto di capitale, corrisposti nel 2017, secondo il principio di cassa, utilizzando l’apposito modello denominato Cupe, è differito al 31 marzo 2018 (in precedenza era il 28 febbraio).
Sono obbligati al rilascio della certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti ai percettori residenti in Italia:
§ i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2017 hanno corrisposto utili;
§ i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili (es. proventi da strumenti finanziari, interessi qualificati come dividendi, riserve di capitale o di utili);
§ i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2017, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nonostante le somme siano state soggette a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire il recupero delle imposta pagate.
Lo schema di certificazione è stato aggiornato in funzione della disposizione che prevede l’unificazione al 26% delle ritenute e imposte sostitutive sugli utili e altri proventi equiparati erogati dal 1° luglio 2014 in avanti (precedentemente nella misura del 27%).
Sui dividendi di partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche, la quota imponibile varia dal 40% (per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31/12/2007) al 49,72% (per gli utili formati successivamente). Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell’ammontare del dividendo.
I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:
dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730/Redditi PF 2018;
dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK. Infatti, i campi da 25 a 41 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 44 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” presente nel quadro SK.
Non vi è alcun obbligo di certificazione per:
O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate, non in regime di impresa;
O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
19/02/2018